ACCORDI E CONTRATTI NELLO «SPEZZATINO» ESSO

spezzatino

Stava scritto in qualche numero fa di Figisc Anisa News [n. 27 del 21.11.2016, «Di fronte al bivio»] che:

«I processi di terziarizzazione intervenuti in questi anni – e quelli che interverranno a seguito della fuga di importanti marchi o per tendenza complessiva del settore  – hanno sottratto dal quadro della concertazione sempre parti più rilevanti della rete. Le cessioni….stanno avvenendo, per ovvie ragioni di prezzo, senza trasferire parimenti impegni e contratti verso le gestioni, una “precauzione” che diventerà sempre più diffusa. Esiste, pertanto, il problema di ricondurre a contrattazione e definizione dei rapporti tra gestori e parti della rete che stanno “migrando” nei processi di terziarizzazione in un’area di nontutela».

Verso fine novembre, infatti, FAIB, FEGICA e FIGISC inviano una comunicazione unitaria sia a PETROLIFERA ADRIATICA SpA che a ENERPETROLI srl, e per conoscenza ad ESSO e al MISE, avente come oggetto «Accordo collettivo ESSO 16.07.2014 – Richiesta incontro».

Nella comunicazione le tre organizzazioni sottolineano che «il quadro normativo di riferimento, generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione dei carburanti della rete ordinaria prevede – art.19, comma 3, Legge 57/2001 – che i rapporti economici fra i titolari di autorizzazione ed i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti siano regolati nell’ambito di specifici accordi collettivi aziendali, stipulati con le scriventi Federazioni, nella loro qualità di Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale» precisando altresì che «Negli accordi aziendali devono essere regolati sia i criteri di formazione dei prezzi di vendita di cui al Regolamento (CE) n.330/2010, ivi compreso il prezzo massimo, sia i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività collaterali, a quella di distribuzione dei carburanti fino al Bonus di Fine Gestione».

Nel caso delle due aziende citate, appunto Enerpetroli e Petrolifera Adriatica, le rappresentanze dei gestori lamentano che «Al contrario l’attuale quadro negoziale tra gestore e codesta Azienda, ribadiamo mai condiviso con le scriventi, è regolato in regime di accordi one to one, quindi fuori dal quadro normativo di settore» registrandosi che le medesime in aperta «violazione di quanto contenuto al comma 3 dell’art. 19 della Legge del 5 marzo 2001 n. 57, nonché in palese dispregio dei principi di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione dei contratti», applicano e «condizioni economiche evidentemente vessatorie, inique e discriminatorie» e che ai gestori degli impianti appena acquisiti da parte delle petrolifere indipendenti nello «spezzatino del modello grossista» di Esso, «non vengono applicate le condizioni economiche e normative previste dagli Accordi collettivi di Colore vigenti pur essendo state messe a conoscenza, preventivamente dalla Società cessionaria, delle condizioni contrattuali praticate ai singoli gestori in forza dei richiamati Accordi collettivi».

Un tanto precisato, le Federazioni hanno richiesto «formalmente» alle Aziende «ai sensi e per gli effetti della suddetta Legge 57/ 2001 l’avvio del negoziato volto a definire il necessario Accordo collettivo aziendale e, ove dovuto, la contestuale applicazione degli Accordi di Colore vigenti», informando altresì il Ministero che «qualora tale richiesta non venga soddisfatta, immediatamente chiederanno l’attivazione della clausola sulle “vertenze collettive” contenuta nel D.Lgs. 32/98, tanto nei confronti della Esso Italiana srl, quanto nei confronti dei subentranti».

La comunicazione si conclude, come del resto tutta la ponderosa corrispondenza similare, con la consuetudinaria formula per cui le organizzazioni dei gestori,  di un tanto avvisando formalmente le controparti, si riservano «ogni azione, in sede giurisdizionalmente competente, a tutela dei diritti dei gestori: ciò al fine di riportare un minimo di certezza del diritto in un settore stravolto dalla disinvoltura con la quale si “maneggiano” i diritti garantiti dalla legislazione vigente ai gestori».

Nota informativa
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