MANOVRE & ESERCITAZIONI SUI CONTRATTI – (1)

MANOVRE & ESERCITAZIONI SUI CONTRATTI – (1)

Dopo le polemiche di dicembre sui contratti che regolano il rapporto gestori-aziende in autostrada [sostanzialmente una querelle con Kupit che intende utilizzare/imporre un contratto tipizzato per la rete ordinaria] e gli annunci, forse appena un po’ «prematuri», di parte sindacale di essere «pronti ad accelerare» sul contratto di commissione, a fine dell’anno appena concluso STAFFETTA QUOTIDIANA [esattamente sul numero del 28.12.2016] ospita sull’argomento un intervento dell’avvocato Bonaventura SORRENTINO, dal titolo « Distribuzione carburanti, la difficoltà di cambiare i contratti tra le parti» i cui contenuti [per g.c.] pubblichiamo di seguito integralmente in questo primo numero del 2017 di Figisc Anisa News:

<<Una delle questioni aperte, che da anni complica i rapporti tra gli operatori del settore petrolifero e che ultimamente riaffiora tra le priorità da risolvere o comunque da definire in sintonia con i cambiamenti in corso, riguarda le tipologie di contratto utilizzate o da utilizzare nei rapporti di gestione della distribuzione dei carburanti. Notoriamente le parti direttamente coinvolte, nella loro rappresentatività e nel rispetto delle previsioni normative, anche procedurali, che vedono coinvolte le Istituzioni di riferimento, nel tempo hanno ritenuto di individuare in forme contrattuali più o meno tipiche la soluzione alle necessità degli operatori; cosicché, per le diverse esigenze di applicabilità, sono state «imposte» od ipotizzate diverse tipologie di accordi: dal contratto di comodato misto con obbligo di fornitura, all’affitto di azienda, a forme di appalto o subappalto e da ultimo, un contratto di commissione per i retisti, senza mai centrare pienamente la soluzione alle diverse esigenze delle parti su cui l’accordo palesava la propria efficacia.

Sostanzialmente infatti ognuna di queste forme negoziali ha prestato il fianco a critiche, spesso condivisibili.

Critiche e lacune che non nascono da errori di valutazione di chi ha predisposto i «contratti tipo», ma più semplicemente dalla eterogeneità e complessità oggettiva dei rapporti,da regolamentare tra le realtà imprenditoriali fruitori del documento negoziale.

Realtà e contesti che si differenziano, in taluni casi sensibilmente, sia per fattori endogeni che esogeni. Basta pensare alle differenti problematiche di applicazione che, in talune zone più che in altre, possono derivare in capo ai retisti che si servono del contratto di comodato con obbligo di fornitura, laddove taluni gestori, firmato l’accordo, si «impossessano» della struttura non rispettando gli obblighi contrattualmente previsti quale, esemplificativamente, quello di rifornirsi dal retista titolare di deposito o di pagare le imposte regionali che vanno poi a ricadere, con riferimento alle sanzioni, in capo al titolare della concessione.

In qualche altro tipo di contratto, qualcuno evidenzia chiari elementi di criticità in materia di concorrenza e squilibri di posizione, nella regolamentazione, tra le parti contrattuali ed in particolare a discapito dei Gestori.

Il legislatore, d’altro canto, in materia di regolazione dei rapporti economico contrattuali che legano i titolari dell’impianto/fornitori ai Gestori, ha stabilito ribadendola l’obbligatorietà delle indicazioni normative, con la Legge 5 marzo 2001, n. 57 (GU n. 66 del 20/03/2001) che, all’articolo 19, comma 3, così dispone: «In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei Gestori, aventi ad oggetto l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell’ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali».

Il Legislatore, ha inoltre ribadito la propria posizione con nuovi provvedimenti cogenti contenuti nell’articolo 28 della Legge 111/2011, così come integrato e modificato dall’articolo 17 della Legge 27/2012. La fonte normativa richiamata, stabilisce infatti che: «…Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei Gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico…(omissis)…», così come, al terzo comma dell’art.17, statuisce «I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192».

Forse, per poter sciogliere od alleviare il nodo della insoddisfazione, per taluni aspetti nelle singole ipotesi contrattuali istituzionalmente proposte, occorre partire da una considerazione di fondo: mentre, nella regolamentazione di taluni rapporti, ad esempio nei contratti di lavoro per categorie, una serrata e cristallizzata regolamentazione normativa dettata dalle Istituzioni in sinergia con gli organi rappresentativi di categoria, è più facilmente praticabile [seppure spesso come nell’attuale stagione di rinnovi oggetto di estenuanti trattative], più ardua e complessa diventa l’impresa, nel momento in cui essa inerisce sostanzialmente rapporti, come quelli in argomento, per molti aspetti, «commerciali». Di ciò bisogna prendere atto!

Di conseguenza non può che essere il legislatore, nel rispetto del ruolo e dell’autonomia degli organismi rappresentativi di categoria, a dare indicazioni concordate con gli stessi che, pur non consentendo sbavature che potrebbero alterare ruoli ed equilibri, permettano e raffigurino la possibilità di margini di scelta, nella fase precontrattuale, dettati dalle distinte necessità ed esigenze dei contraenti, riportate in quello che potrebbe definirsi, solo concettualmente, un «regolamento di piena attuazione», parte integrante degli accordi negoziati, riportati nei principi essenziali. Con il compito di riportare e fornire, distintamente, l’ambito e le disposizioni di adeguamento del disposto contrattuale «cornice» alle singole esigenze per fasce di operatori; accordo chiaramente di volta in volta da sottoporre a verifica. Non si parla dunque di un contratto «a maglie larghe», cioè oggetto di una interpretazione estensiva che li snaturerebbe.

Tutto ciò premesso, resta inteso che la presente non può essere altro che una pura e semplice, forse semplicistica, riflessione, tra l’altro non praticabile nell’immediatezza, essendo ben consapevole della complessità della questione e della sua importanza. Se è vero però, come sembra essere vero, che accordi più o meno tipici non sembrano soddisfare appieno [e qualche volta per niente] le esigenze degli attori, la svolta non può che essere, per certi aspetti, radicale.>>

Nota informativa
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