ESSO: RICHIESTA VERTENZA COLLETTIVA AL MISE

Prot. 42/2017

Roma,  13 marzo 2017

Gent.ma On.le Teresa BELLANOVA

Vice Ministro Sviluppo Economico

Egr. Ing. Gilberto DIALUCE

Direttore Generale Direzione Energia MISE

Egr. Ing. Claudio SPINACI

Presidente UNIONE PETROLIFERA

Egr. Ing. Giovanni MURANO

Presidente ESSO ITALIANA SRL

Oggetto:

Apertura vertenza collettiva vs ESSO ITALIANA SRL ex art. 1, comma 6 Decreto Leg,vo 11 febbraio 1998, n, 32.

Gentilissima Signora Vice Ministra, egregi Signori,

le  nostre  Federazioni  hanno  ripetutamente  invitato  la  ESSO  ITALIANA  SRL e  gli  operatori petroliferi  coinvolti  nella  nota  operazione  di  “Branded  Wholesale” (cessione  da  parte  della medesima  ESSO  ITALIANA  SRL  di  “pacchetti”  di  impianti  stradali  di  distribuzione  carburanti  e concessione di una licenza di Marchio con obblighi di acquisto dei prodotti ESSO con carattere di esclusività  per  alcuni  primi  anni  e  una  minima  riduzione  per  anni  a  venire)  al  mantenimento delle condizioni economiche e normative a favore dei gestori coinvolti nella cessione medesima, sulla scorta della valenza “erga omnes” degli Accordi nazionali aziendali, sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, Legge n. 57 del 5 marzo 2001.

Di  tali  ripetute  comunicazioni,  contenenti  il nostro  sollecito  al  rispetto  degli  Accordi predetti, copie sono state inviate anche alla attenzione del Ministero dello sviluppo economico al fine di rappresentare lo stato di profonda violazione delle più elementari norme poste a tutela di  una  categoria di  piccole  imprese  di  gestione  che  avrebbe,  lo  ribadiamo  solo  per  tesi paradossale,  solo  il  diritto  di  rinunciare  alla  propria  attività  ove  si  rifiutassero  di  accettare  le nuove condizioni economiche imposte inaudita altera parte dai nuovi operatori petroliferi, nella totale  inerzia  della  stessa  ESSO  ITALIANA  SRL  che  si  ritiene,  arbitrariamente,  illegittimamente, estranea alle sorti della rete “ceduta“.

Anche se permane la “costanza contrattuale” ed i Gestori continueranno  ad  esporre  il  marchio  ESSO;  a  negoziare  carte  aziendali,  ad  applicare  procedure promozionali  definite  dall’Azienda  cedente.  Insomma  un  vero  e  proprio  aggiramento  della normativa posta a tutela dei Gestori dalla Legge.

Le  nostre  Federazioni,  di  contro,  mentre  si  stanno  attivando  per  la  migliore  tutela  dei propri associati nei confronti di questi nuovi operatori petroliferi anche sul piano giurisdizionale tenuto conto dell’arrogante rifiuto di tutti gli operatori medesimi ad un confronto teso a definire stabili  relazioni  sindacali previste  dalle  Leggi  (32/98 – 57/01 – 27/12), ritengono  che  sia fondamentale il carattere di “triangolarità contrattuale” venutosi a determinare per effetto delle citate cessioni.

Ad  aggravare  lo  stato  di  precarietà  del  nuovo  rapporto ,  interviene anche il  distorto utilizzo  degli accantonamenti  annuali  previsti per  il fondo  di  fine  gestione (versati  al  CIPREG  o trattenuti  presso  la  ESSO):  anche  questo – di  esclusiva  proprietà  del  Gestore – è  stato ceduto ai

nuovi acquirenti che non intendono dare alcuna continuità ai versamenti configurando, di fatto, la costituzione di una consistente provvista nelle mani degli acquirenti che finisce per diventare la liquidità necessaria a perfezionare l’acquisto dall’Azienda cedente.

In altri termini, i gestori “ceduti” sono tenuti sostenere e rispettare tutti gli obblighi ed i gravami connessi alla tutela dei Marchi e dei Segni distintivi della ESSO ITALIANA SRL, ad accettare le forme di pagamento mediante Carte aziendali riservate a clientela predeterminata, ad indossare e fare indossare ai propri collaboratori le divise della ESSO ITALIANA, a rispettarne ovviamente gli elementi  fondanti  del  Codice  Etico  della  ESSO  ITALIANA  SRL,  a  garantire  la  qualità  dei  prodotti commercializzati,  in  breve  a  continuare  nella  consueta  attività  di  distribuzione  carburanti esercita   negli   impianti   stradali   concessi   in   affidamento   in   uso   gratuito   dalla   compagnia petrolifera,  ma  ad  avere  un  trattamento  economico  e  normativo  ridotto  del  50%    medio complessivamente  considerato,  per  effetto  del  generalizzato  rifiuto  di  applicare,  da  parte  del nuovo  “proprietario”  fornitore  in  esclusiva  dei  carburanti,  integralmente  gli  Accordi  nazionali pienamente vigenti ed operanti nei confronti dei sempre più residui gestori i cui impianti sono al momento rimasti di proprietà della ESSO ITALIANA.

Al  di  là  di  argomentazioni  che  pure  sarebbero  meritevoli  di  attenzione  politica  e programmatoria  sulla progressiva uscita dal mercato della distribuzione carburanti di parte della Industria  petrolifera  italiana  a  favore  di  operatori  terzi  privi  di  visione  strategica,  questa situazione paradossale si è ma ormai diffusa su circa 500 impianti ceduti negli ultimi anni dalla compagnia  secondo  il  cosiddetto  “Modello  Grossista”  e sta  determinando  un  gravissimo pregiudizio  economico  ai  danni  dei  gestori  coinvolti,  i  quali  ultimi,  lo  ribadiamo,  non  possono considerare quale loro libera scelta quella di abbandonare l’attività, bensì validamente ritengono che le condizioni di sostenibilità previste dagli Accordi nazionali sottoscritti con la ESSO ITALIANA SRL secondo  le  normative  vigenti  debbano  essere  interamente  applicati,  proprio  in  funzione degli obblighi e delle logiche commerciali e contrattuali connesse al Marchio ed ai segni distintivi.

In forza del quadro appena delineato, a fronte del ripetuto silenzio in merito manifestato dagli operatori petroliferi “terzi” e dalla stessa ESSO ITALIANA che si dichiara “estranea” alle nuove dinamiche  contrattuali  prodotte  dalla  “cessione“,  siamo  con  la  presente  a  richiedere  con carattere di estrema urgenza l’apertura di una “Vertenza collettiva” ai sensi del Decreto Leg.vo 32/98  al  fine di  individuare  le  oggettive  responsabilità  economiche  e  contrattuali  della  ESSO ITALIANA  SRL  in  merito  e  quelle,  in  solido,  dei  nuovi  operatori  petroliferi  interessati  dal  “Modello Grossista“. E ciò, anche al fine di evitare l’apertura di un diffuso e capillare contenzioso volto, anche giudizialmente, a ridare certezze ai gestori degli impianti carburanti coinvolti in tale processo.

FAIB – FEGICA – FIGISC

Nota informativa
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