ACCORDO EG: DIFFIDA O.O.S.S. ALL’AZIENDA PER INADEMPIENZA

ACCORDO EG: DIFFIDA O.O.S.S. ALL’AZIENDA PER INADEMPIENZA

I comitati di colore EG di FAIB, FEGICA e FIGISC, riuniti in sede unitaria, hanno esaminato lo stato delle relazioni con l’Azienda e fatto il punto sull’applicazione dell’Accordo del 17 luglio 2018.

Alla fine dell’incontro unitario i comitati di colore hanno registrato e condiviso le diverse criticità più volte segnalate approvando un ordine del giorno sul quale intendono impegnare l’Azienda.

I comitati di colore EG FAIB, FEGICA e FIGISC denunciano la situazione di forte criticità delle gestioni, verificatasi fin dall’indomani del passaggio di proprietà delle aree di servizio dalla Esso italiana al gruppo anglo-pakistano.

La riunione unitaria fa seguito alle assemblee svolte dalle singole Federazioni su tutto il territorio Nazionale.

Nel corso degli incontri territoriali sono emerse ulteriori problematicità legate all’applicazione dell’Accordo, malgrado i gestori abbiano ottemperato alle previsioni contrattuali, dalla rinuncia alla quota fissa alla rimodulazione del proprio margine. Di contro EG non solo non ha ancora provveduto ad ottemperare a quanto previsto e condiviso nell’Accordo ma ha attuato una strategia che ad oggi è fortemente lesiva per le gestioni.

La politica di pricing, che posiziona l’azienda significativamente sopra i principali competitor, ha prodotto una contrazione media degli erogati intorno al 25% cui si somma la mancata manutenzione degli impianti e un’arretratezza dei sistemi di pagamento, cui l’azienda non ha messo mano, che penalizza fortemente l’operatività e l’attrattività delle aree.

I comitati di colore hanno ribadito che in materia di prezzi al pubblico il quadro normativo di riferimento e i contenuti derivanti dall’Accordo sindacale del 17.07.2018 in modo inequivocabile lasciano libero il gestore di fissare il prezzo al pubblico e, allo stesso tempo, vietano al fornitore in esclusiva di obbligare il rivenditore a rispettare un prezzo imposto.

In caso contrario si determinerebbe – secondo il legislatore nazionale e comunitario – una decadenza dalla deroga ad effettuare singole transazioni senza ottenere, in via preventiva e su tutti gli atti, la piena conformità ai trattati dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE 330/2010.

Alla luce del richiamato disposto normativo, FAIB, FEGICA e FIGISC, richiamano l’azienda al rispetto dell’Accordo ed intimano  l’immediata interruzione di indebite pressioni in materia di  “prezzo massimo” normato all’art. 4 e regolamentato al successivo art. 8, evidenziando in caso  di persistente condotta anticoncorrenziale che  si vedrebbero costrette a segnalare la pratica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oltre che agli organi competenti della Direzione della Concorrenza della UE affinché sanzioni tali comportamenti assunti in violazione della norma e dello stesso Accordo tra le parti.

Di conseguenza, le Federazioni, dopo avere chiarito tale aspetto, riaffermano, in materia di prezzi al pubblico, la validità della piena e incontestabile facoltà del gestore di fissare autonomamente il proprio prezzo al pubblico. Allo stesso tempo FAIB, FEGICA e FIGISC riaffermano all’Azienda che tali condizioni economiche sono intese – ai sensi dell’Accordo del 17 luglio 2018, art. 7 punto B) – quali condizioni minime riconosciute nell’esclusiva disponibilità del gestore. Ne consegue, nel rispetto della normativa di settore, e dell’intangibilità del margine pattuito ai sensi della legislazione vigente – D. Lgs.32/98, L. 57/2001, L. 27/2012 – che non si determina alcuna violazione del suddetto accordo nel caso in cui il superamento del prezzo massimo sia dovuto  a diminuzioni  del prezzo raccomandato o a variazioni di imposte/tasse fino ad esaurimento delle giacenze, realizzandosi al contrario una violazione  dell’Accordo nel caso  in cui l’azienda ne impedisse il libero conseguimento.

I comitati di colore EG di FAIB, FEGICA e FIGISC, nel riaffermare la loro piena condivisione dei contenuti economici e normativi previsti dall’accordo del 17 luglio 2018  diffidano l’Azienda ad attenersi ai contenuti dello stesso e invitano i gestori associati ad applicare puntualmente l’Accordo, ivi compreso, sotto forma di protesta, il prezzo massimo; chiedono al MISE di aprire la vertenza collettiva ai sensi del D.lgs. 32/98  art. 1 comma 6; proclamano lo stato di agitazione dei gestori e  in assenza di un segnale tempestivo e  concreto  nei confronti dei temi posti, da un lato calendarizzano azioni di contestazione e di chiusura degli impianti, entro la prima metà del mese di febbraio, dall’altra valutano di assumere la decisione di sospendere la parte dell’Accordo relativa ai prezzi al pubblico.

Infine il comitato di colore EG delle tre Federazioni chiama in causa nuovamente la ESSO italiana, ritenendola la principale responsabile dell’attuale situazione di dumping contrattuale e  proporrà di allargare la protesta a tutti gli impianti a marchio ESSO che ad oggi non applicano l’accordo, a prescindere dai proprietari degli impianti, e si sottraggono alla normativa di settore.

Nota informativa
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