AUTOSTRADE: AFFIDAMENTI SERVIZI A TRATTATIVA DIRETTA?

brebemi

FAIB Autostrade, FEGICA ed ANISA hanno indirizzato al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, al Ministero per lo sviluppo economico, all’Aiscat, ad ASPI e all’Unione Petrolifera, la comunicazione, che di seguito si riproduce, per chiedere chiarimenti sulla correttezza agli affidamenti dei servizi oil in autostrada che avvengono a trattativa diretta.

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CARBOLUBRIFICANTI IN AUTOSTRADA.

Risulta alle scriventi Federazioni che in più di una occasione, ormai, l’affidatario dei servizi carbolubrificanti di alcune Aree di Servizio – da ultimo quella denominata Vesuvio sud – poste su tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia S.p.A., abbia «restituito» in accordo con la suddetta concessionaria detti servizi prima della scadenza della convenzione di cui era titolare in forza delle procedure competitive a suo tempo svolte.

Analogamente risulta che Autostrade per l’Italia S.p.A. abbia proceduto ovvero stia procedendo ad affidare gli stessi servizi ad altro soggetto mediante la sottoscrizione di nuove convenzioni in assenza di nuove procedure competitive, e quindi di fatto a trattativa diretta.

Ove ciò rispondesse al vero, una tale pratica sarebbe in aperto contrasto con gli obblighi posti in capo al concessionario che impongono per l’appunto la realizzazione di procedure competitive per l’assegnazione dei servizi svolti presso le Aree di Servizio poste lungo le tratte autostradali.

Tutto quanto sopra premesso, le scriventi Federazioni chiedono a ciascuno dei soggetti in indirizzo, secondo quanto nelle rispettive competenze, di verificare e conoscere:

– se sia vero che gli affidamenti dei servizi carbolubrificanti di alcune Aree di Servizio siano effettivamente stati «restituiti» alla società concessionaria;

– se sì, di quali Aree si tratti e in forza di quali accordi/ condizioni/ penali ciò sia stato realizzato;

– in forza di quale procedura tali servizi siano stati nuovamente affidati, se tale procedura risponda pienamente ai requisiti di legge e a quale soggetto siano stati affidati i medesimi servizi;

– se sia stato verificato preventivamente, come dovuto, che tale nuovo soggetto sia in possesso dei requisiti che la legge richiede per la commercializzazione dei carburanti ad uso autotrazione in regime di concessione pubblica ed in particolare la sussistenza della «sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti» così come emerge dal combinato disposto del comma 3, art. 16, legge 1034/70 e dell’art. 5, DPR 1269/71;

– ove sia stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti delle norme citate, se le garanzie in ordine alla continuità ed alla regolarità nell’approvvigionamento dei carburanti necessari a soddisfare il pubblico servizio di distribuzione siano state prestate dal suddetto nuovo soggetto direttamente ovvero attraverso cosiddette «lettere di patronage» di operatori integrati;

– a quale ulteriore complesso di oneri ed obbligazioni, così come emergente dalla nuova convenzione sottoscritta con il concessionario, il suddetto nuovo soggetto si sia obbligato e se si sia verificato se il nuovo soggetto sia realmente nelle condizioni di adempiervi integralmente;

– in particolare se la suddetta convenzione contenga le prescrizioni e gli impegni discendenti dagli Accordi collettivi interprofessionali sottoscritti l’8.7.2002 ed il 4.12.2002 in sede Istituzionale -Ministero delle Attività Economiche e Ministero dei Trasporti – tra le rappresentanze associative dei titolari delle concessioni, dei titolari di autorizzazione e dei gestori, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 32/1998, così come modificato ed integrato dalla legge 57/2001 e dalla legge 27/2012, con particolare riferimento alla «continuità gestionale» (subentro del nuovo eventuale affidatario nel contratto di comodato con il gestore fino alla sua naturale scadenza) ed alle condizioni ed ai limiti posti in ordine al trasferimento al gestore del complesso di oneri ed obbligazioni assunto dall’affidatario all’atto della sottoscrizione dello schema di convenzione.

A questo ultimo proposito non appare superfluo sottolineare come anche la recente giurisprudenza abbia inequivocabilmente attestato come gli Accordi collettivi interprofessionali, in forza delle leggi speciali della distribuzione carburanti sopra richiamate, producano i loro effetti anche nel caso di soggetti non direttamente aderenti alle associazioni di categoria che risultano essere sottoscrittrici.

Infine le medesime scriventi chiedeno ulteriormente di verificare e conoscere se una tale procedura nell’affidamento dei servizi in assenza di una procedura competitiva sia stata già adottata, in particolare nel corso degli ultimi due anni, dal medesimo concessionario ovvero da altri e, nel caso, di quali Aree di Servizio e di quali soggetti –«uscenti» ed «entranti» – si tratti.

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

 

Nota informativa
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