CONSIDERAZIONI PER “DOPO” LA TEMPESTA

CONSIDERAZIONI PER “DOPO” LA TEMPESTA

Da più di cinquanta giorni si vive in un’atmosfera di “realtà sospesa”: la già poco soddisfacente realtà del “prima” (stagnazione economica, indici di fiducia bassi) è stata oscurata dalla emergenza per far fronte alla quale tutto è stato giocato solo nel chiudere a chiave le persone e le imprese.

Una “sospensione” generale in cui non solo gli stili di vita, ma persino le più elementari libertà sono state sequestrate senza neppure troppo tatto normativo e senso anche solo formale del diritto.

Una “bolla” in cui ci si trova a “dipendere” dalle più o meno efficaci (tutte da verificare) misure di sostegno assunte dal governo in autonomia o con un riottoso placet ad intermittenza dell’Unione Europea (creando cospicui deficit che graveranno duramente negli anni a venire di uno Stato già oppresso da un debito pubblico ingombrante).

Un “limbo” in cui il blocco della produzione e dei servizi [attuato nella logica virtuosa di primo acchito del “prima la vita”, purtroppo in parte sconfessata dalle tante vite non salvate (ed un tanto significa quanto meno che sono stati commessi troppi errori!)] sta uccidendo l’economia nazionale e riposizionando in condizioni assai più sfavorevoli il suo ruolo nel mercato globale, con grave pregiudizio, nel “dopo”, del futuro della catena del valore, di quello dell’occupazione (e non basta bloccare i licenziamenti perché si producano automaticamente valore ampliando la base produttiva), nonché delle prospettive delle giovani generazioni.

Ma mentre nel “prima”, sia pur tra mille difficoltà, si conoscevano grosso modo il campo di gioco ed approssimativamente le regole, nel “dopo” quasi tutto sarà una scoperta da fare solo avendo la ventura di viverci.

La fine, o – più propriamente viste le vischiosità burocratiche, le incertezze delle tante commissioni tecnico-scientifiche, i veti incrociati e le strumentalità della politica – l’ulteriore probabile stillicidio delle misure di allentamento del lockdown sarà solo l’inizio, dopo l’incubo della “sospensione” di cui sopra, della percezione della crisi vera che (qualunque cosa se ne vada dicendo a titolo consolatorio da parte di ottimisti responsabili di governo) ci accompagnerà per lungo tempo a venire.

E se queste sono considerazioni generali, diciamo così, di macroscenario, non è che si possa dire nulla di diverso se ci spostiamo nel microscenario del nostro settore, in cui le nubi all’orizzonte lasciano sicuramente presagire – prendiamo a prestito il titolo di un film del 2000 di W. Petersen – una sorta di “perfect storm”.

E per quanto riguarda la Categoria che diciamo di rappresentare, molte gestioni, già allo stremo prima della pandemia, saranno inevitabilmente cancellate dalla crisi (e ciò nonostante che in una quindicina di giorni sia stata attivata con i proprietari degli impianti/fornitori almeno una decina di accordi “di emergenza” consistenti in sostanza in una dilazione debitoria sulle forniture) perché semplicemente, causa il crollo verticale delle vendite, si è inaridito il rubinetto della liquidità necessaria all’acquisto dei carburanti, bloccando il ciclo minimo di qualsiasi attività commerciale.

Una Categoria che si trova talmente in balìa di un comparto – quello della filiera distributiva dei carburanti – rimasto ingessato troppo a lungo nel limbo di mancate ristrutturazioni, esposto ormai da anni al vento dilagante di sempre più ampie frange di illegalità, contrassegnato da ancor più anni dall’abuso di posizioni dominanti, dall’abuso di dipendenza economica, da un mercato dei prezzi dei prodotti asimmetrico tra i circuiti rete ed extrarete, da non avere fiato per far fronte ad un nuovo così pesante colpo che ha, per esprimerci con semplicità, tolto di colpo il terreno (ossia le vendite, ossia tutto) da sotto i piedi del gestore.

L’attività del gestore (formalmente un’impresa in senso giuridico) non era già prima in alcun modo “resiliente” non solo alle tempeste del mercato, ma financo alle minime increspature.

Ciò perché i meccanismi – determinati dal regime contrattuale prevalente e “canonizzato” come unico per moltissimi anni – di determinazione del prezzo non stanno neppure in un’infinitesima parte in mano al gestore (dal prezzo di cessione da parte del fornitore a condizioni nettamente più gravose rispetto a quelle praticate ad operatori esterni ed indipendenti, a quello finale praticabile con tutte le sue arzigogolate declinazioni – prezzo massimo, overprice consentito prefissato, sanzionabilità dello sforamento del prezzo massimo fino alla risoluzione del contratto -), sono sempre stati assolutamente rigidi e non consentono possibilità alcuna di assorbire dentro il così detto “margine”, in modo da poter almeno salvaguardare un minimo equilibrio economico, costi imprevisti e/o variazioni delle condizioni di esercizio derivanti da fattori ordinari del mercato (quali la concorrenza, le variazioni marginali di erogato), o da più normali variazioni di costi gestionali derivanti da aumenti tariffari, nuovi obblighi normativi: insomma una situazione di blocco assoluto che non ha niente a che fare con un mercato “normale”.

Questo è il regime ordinario in questo comparto, ben prima della tempesta COVID-19. E se non c’è resilienza neppure a venti moderati, ci si può figurare che succede nell’infuriare della tempesta.

La “peculiarità” di questo ambiente – sancita dalle così dette leggi “speciali” – consiste nel fatto che, a vera differenza del mercato “normale” fatta anch’essa di grandi, medie, piccole e micro imprese, è che la microimpresa del gestore è del tutto “impossibilitata” (e, viste le leggi speciali, a quanto pare del tutto legittimamente!), a conseguire uno scopo economico ed imprenditoriale con i mezzi ordinari del mercato, dove si fanno conti economici, si fissano prezzi, si cerca di “quadrare” i conti.

Si tratta di una conclamata asimmetria, di una clamorosa discriminazione e limitazione all’esercizio di impresa, che dimostra semmai come questo settore, considerati gli effetti perversi di questa condizione, avrebbe assai più bisogno di “normalità” – come in altri settori – che di leggi “speciali”.

Prima delle avvisaglie del COVID-19, ossia un istante prima che entrassero in vigore le misure del famoso “distanziamento sociale” (termine eufemistico per significare che bisogna star lontani da ogni umana creatura) eravamo impegnati in lunghi e complessi tavoli con le principali major della distribuzione, in particolare con ENI ed IP, a discutere sul rinnovo di accordi economici, scaduti da tempo, anche magari provando ad immaginare dentro le consuete intelaiature contrattuali nuovi accorgimenti più o meno tendenzialmente orientati a recuperare qualcosa sulle attuali marginalità (tipo il margine unico, ma non solo, ad esempio).

Passata ‘a nuttata”, questi interlocutori saranno ancora disponibili ad accettare di ragionare su qualche timido miglioramento economico oppure la presente emergenza, che sta falcidiando gli erogati, sarà il paravento congiunturale dietro cui rifugiarsi per non parlarne più?

In queste settimane, come sopra ricordato, siamo passati dagli accordi “di solidarietà” (come sono stati etichettati alcuni degli accordi concordati negli ultimi cinque anni) agli accordi cosiddetti di “emergenza”.

Una piccola e sincera riflessione si impone: non è che con un limitato segnale di sostegno (gli accordi “di emergenza”) venga meno, da parte di quelle stesse aziende che li hanno sottoscritti, la responsabilità rispetto all’anomalia delle relazioni commerciali e contrattuali che identificano il rapporto delle aziende con i gestori.

Il collega Massimo TERZI, Presidente di ANISA, ha espresso il seguente concetto, ancorché relativo alla situazione dei gestori autostradali: « Gestori che, va pur detto infine anche questo senza giri di parole, non sono in condizioni, per effetto dei rapporti contrattuali duramente vincolanti in materia di fornitura e prezzi, di avere alcuna autonomia, e che, alla fine di un esercizio annuale, già in condizioni “normali”, sono costretti a “mendicare” dalle compagnie, che sono proprietarie degli impianti e fornitori in esclusiva, limitati sostegni per non sballare del tutto il conto economico. Gestori che ora in queste settimane di assoluta “anormalità”, con la liquidità finita e la chiusura delle linee di credito, sono ancora una volta costretti a dipendere dalla maggiore o minore magnanimità delle medesime compagnie non per guadagnare, non per salvare il conto economico,  ma solo per riuscire almeno a tenere aperto il punto vendita».

Ecco, io stesso non saprei dirlo meglio e per questo l’ho citato integralmente.

Allora, per “dopo” riserverei questa riflessione.

In questa situazione, dove tutti i paradigmi a cui eravamo abituati sono saltati, FIGISC, che non ha, (a differenza di tanti “paladini” vecchi o nuovi che siano) la pretesa di detenere in tasca la verità, la capacità strategica, ecc., ritiene, come già espresso ormai quasi diciotto mesi fa, che forse è venuto il tempo di un cambiamento epocale di mentalità nella visione dei rapporti in questo settore, sdoganando, una volta per tutte, una immagine possibilmente nuova, resiliente e flessibile del gestore-impresa.

Deve rimanere, come ora, subalterno alle Compagnie/Fornitori, senza possibilità alcuna di definire i prezzi dei prodotti, di fatto un “parasubordinato” imbrigliato nella asimmetria contrattuale che solo questo settore ha o, magari, per il tempo che resta alla rete tradizionale, poter essere un “normale” – e per niente “speciale” per carità – operatore come lo sono tutti i soggetti dotati di una partita iva ed organizzati come impresa (nello stretto senso giuridico del termine, e per quanto micro)?

Il Manifesto FIGISC ANISA per un percorso politico-sindacale della primavera 2019, il cui testo in formato PDF è consultabile e scaricabile cliccando col mouse sul seguente titolo

MANIFESTO FIGISC ANISA PER UN PERCORSO POLITICO SINDACALE

aveva posto alcuni punti che non hanno perso alcunché in attualità – malgrado COVID-19 – e che giova per memoria riproporre:

– in prospettiva a medio termine per la liberalizzazione del mercato

sostituire, mediante un ampliamento delle tipologie contrattuali, l’«asimmetria» nella potenzialità competitiva sul mercato gravante sull’impresa del gestore, determinata oggi dall’esclusivo controllo della filiera del prezzo in tutte le sue fasi da parte del fornitore, e che si traduce nella espropriazione di ogni autonomia gestionale e commerciale del gestore stesso, per sviluppare e privilegiare quelle tipologie contrattuali che appaiano maggiormente proattive della concorrenza nell’interesse del consumatore, cui deve essere assicurata in tutta la rete una uniforme condizione di accesso a beni, servizi e prezzi, e che prevedano lo scorporo dal prezzo di cessione della parte relativa alla remunerazione degli investimenti  della proprietà del punto vendita e dell’uso del marchio, da regolamentarsi con apposito contratto tra quelli ammessi dalla disciplina civilistica, e la possibilità per il rivenditore finale di fissare il prezzo di vendita al pubblico;

– immediatamente in relazione al quadro contrattuale vigente nell’intera rete

a) riconoscere e legittimare, nel quadro delle tipologie contrattuali attualmente tipizzate, il principio della «sostenibilità economica» dell’impresa di gestione e della «remunerazione del gestore», quale componente centrale della determinazione del margine da concordarsi negli accordi;

b) applicare integralmente tutte le disposizioni normative che regolamentano i rapporti nel settore in materia di relazioni e tipologie contrattuali tra gestori ed aziende proprietarie degli impianti, escludendo l’efficacia di tutte le pattuizioni, collettive od individuali, difformi da quelle tipizzate secondo legge ed istituendo opportune forme di tutela «istituzionale» per le situazioni in cui non sia possibile pervenire alla definizione di accordi aziendali;

c) sancire, nella definizione degli accordi aziendali, l’efficacia del principio di «intangibilità del margine», con riferimento a tutte le problematiche oggetto dell’accordo (flussi finanziari, partite di credito/debito, riconoscimento cali prodotto, determinazione delle politiche di pricing nelle diverse modalità di servizio) che possano modificare negativamente il valore del margine concordato;

d) regolamentare in forme concrete nella definizione degli accordi aziendali l’osservanza del principio normativo delle «eque condizioni per competere» previsto dalla legge 27/2012.

La piattaforma proposta non va una sola direzione, non propone una unica soluzione unica che debba essere valida per tutti (nella logica di una visione contrattualistica innovativa), ma intende calarsi nella varietà delle situazioni presenti nella rete ed in quelli che possono essere percorsi di tipo alternativo a quelli consolidati.

È, come già detto una riflessione per il “dopo”. Diversamente, non percorrendo indirizzi diversi, ogni relazione aziende-gestori sarà fatalmente improntata alla “emergenza”, alla trattativa sulle “sofferenze” o “criticità”, ai temporanei salvataggi, insomma ad una specie di “asfissia assistita“: tutto, insomma, fuorché la normalità di una attività in cui si comprano e si vendono prodotti, in cui anche l’ultimo rivenditore possa avere una sua autonomia per perseguire un obiettivo economico senza essere condannato in via preventiva al fallimento o all’abbandono.

BRUNO BEARZI 

Nota informativa
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